Nel derby di Milano, in programma domenica prossima, l’Inter di Walter Mazzarri non potrà contare sul sostegno della parte più calda della sua tifoseria. Il giudice sportivo Gianpaolo Tosel ha infatti disposto la chiusura del Secondo Anello della Curva Nord per “comportamento discriminatorio per origine territoriale” dei tifosi occupanti il Settore Ospiti del San Paolo in occasione di Napoli-Inter di domenica sera. La decisione era già nell’aria visto che sulla curva nerazzurra pendeva una pena sospesa dopo Torino-Inter dello scorso 20 Ottobre.

Verranno insomma nuovamente puniti tutti gli abbonati della Curva Nord, anche quelli che a Torino e/o a Napoli non ci sono neanche andati. Chiusa anche la Curva Sud della Roma per i ‘Buuu’ – “copiosi e sonori” secondo il giudice sportivo – che sono partiti ieri sera dal settore ospiti di San Siro, durante Milan-Roma 2-2, all’indirizzo di Mario Balotelli. Anche per i giallorossi la sanzione è stata applicata alla seconda infrazione, dopo la sospensione dell’esecuzione deliberata dopo Roma-Napoli del 18 ottobre 2013.

Squalificata anche la Curva Nord della Lazio per i ‘buuu’ all’indirizzo del senegalese Mbaye Ibrahima durante Lazio-Livorno dopo un fallo commesso dal livornese su Antonio Candreva. La Curva Nord laziale resterà comunque aperta in occasione della prossima partita casalinga perché in questo caso si tratta della prima violazione al nuovo regolamento. La sospensiva durerà una anno solare e la squalifica vera e propria scatterà al primo caso di reiterazione come è avvenuto nei confronti di interisti e romanisti.

Questo il referto integrale su NAPOLI-INTER:

Il Giudice sportivo, letta la relazione dei collaboratori della Procura federale relativa alla gara soc. Napoli – soc. Internazionale del15 dicembre 2013 nella quale, tra l’altro, si attesta che “Dal settore ospiti per la durata dell’intera gara si sono levati cori del seguente tenore: Napoli m…., Napoli colera sei la vergogna dell’Italia intera; puzza di m…. puzza di cani, stanno arrivando i napoletani;………..voi non siete esseri umani…………” “Tutti i detti cori erano percepibili dai due settori confinanti con quello degli ospiti (tribuna e curva); il dirigente O.P. riferisce di analoghi cori erano stati intonati dai tifosi ospiti appena entrati nello stadio e prima di accedere al proprio settore”; ritenuto che tale condotta integra inequivocabilmente, senza la necessità di ulteriori approfondimenti, gli estremi del “comportamento discriminatorio per origine territoriale”, rilevante ai fini sanzionatori (art. 11, nn. 1 e 3 CGS) per la sua “dimensione e percettibilità”; considerato che di tale comportamento dei propri sostenitori la soc. Internazionale deve rispondere a titolo di responsabilità oggettiva nella misura indicata, quale minimo edittale, dal già citato art. 11 n. 3 CGS, in riferimento all’ipotesi di specifica recidività (cfr CU 63 del 21 ottobre 2013); rilevato che, come precisato dal Procuratore Federale con nota pervenuta in data odierna, ” i tifosi della Società Inter, posizionati nel settore ospiti in occasione della gara Napoli-Inter del 15/12/2013, assistono normalmente alle partite casalinghe nel settore nord – secondo anello verde dello stadio San Siro”. Delibera: di sanzionare la soc. Internazionale con l’ammenda di € 50.000,00 e con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Settore Nord – Secondo Anello Verde” privo di spettatori; di disporre ex art. 16, n. 2 bis CGS la revoca della sospensione dell’esecuzione della sanzione deliberata con CU 63 del 21 ottobre 2013 in riferimento alla gara soc. Torino – soc. Internazionale del 20 ottobre 2013.

Questo il referto integrale su MILAN-ROMA:

Il Giudice sportivo, letta la relazione dei collaboratori della Procura federale relativa alla gara soc. Milan – soc. Roma del16 dicembre 2013 nella quale, tra l’altro, si attesta che “alle ore 20:23 la maggioranza dei circa 1.700 sostenitori (il numero dei tifosi è stato fornito dalla Polizia di Stato) della soc. Roma che occupavano la parte centrale del – Settore Ospiti- denominato – Terzo Anello Verde Curva Nord- intonava a gran voce per due volte il coro – Rossoneri squadra di neri – che veniva percepito distintamente dai collaboratori…………che al momento della sua esecuzione erano posizionati all’interno del recinto di giuoco all’altezza della linea mediana…………….Buona parte della suddetta tifoseria cantava nuovamente all’11° p.t. ed all’8° s.t. il coro, replicato due volte in ogni occasione, – Rossoneri squadra di neri-………….All’8° p.t. la maggioranza dei circa 1.7000 tifosi romanisti indirizzava per alcuni secondi numerosi ed intensi – Buuu- verso il calciatore della soc. Milan Sig. Mario Balotelli (n. 45) in occasione di un calcio di punizione battuto dallo stesso fuori dall’area di rigore della squadra romanista. Tali urla venivano sentite distintamente dai collaboratori……………collocati all’interno del recinto di giuoco rispettivamente accanto alla panchina aggiuntiva della soc. Milan (lato – Curva Nord-), all’altezza della linea mediana delle terreno di giuoco e accanto alla panchina aggiuntiva della soc. Roma (lato – Curva Sud-)………………..Al 12 s.t. la quasi totalità dei circa 1.700 sostenitori della soc. Roma rivolgeva per alcuni secondi copiosi e sonori –Buuu- nei confronti del calciatore della soc. Milan Sig. Mario Balotelli (n. 45) in concomitanza di un fallo di giuoco commesso dallo stesso………..Le grida e il coro in questione venivano udito chiaramente dagli scriventi delegati………..che al 12° del s.t. si trovavano all’interno del recinto di giuoco.”;
ritenuto che tale condotta integra inequivocabilmente, senza la necessità di ulteriori approfondimenti, gli estremi del “comportamento discriminatorio per motivi di razza”, rilevante ai fini sanzionatori (art. 11, nn. 1 e 3 CGS) per la sua “dimensione e percettibilità”;
considerato che di tale comportamento dei propri sostenitori la soc. Roma deve rispondere a titolo di responsabilità oggettiva nella misura indicata, quale minimo edittale, dal già citato art. 11 n. 3 CGS, in riferimento all’ipotesi di specifica recidività (cfr CU 63 del 21 ottobre 2013); rilevato che, come precisato dal Procuratore Federale con nota pervenuta in data odierna, ” i tifosi della Società Roma, posizionati nel settore ospiti in occasione della gara Milan-Roma del 15/12/2013, assistono normalmente alle partite casalinghe nel settore denominato curva sud dello stadio Olimpico di Roma”. Delibera: di sanzionare la soc. Roma con l’ammenda di € 50.000,00 e con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Sud” privo di spettatori; di disporre ex art. 16, n. 2 bis CGS la revoca della sospensione dell’esecuzione della sanzione deliberata con CU 63 del 21 ottobre 2013 in riferimento alla gara soc. Roma – soc. Napoli del 18 ottobre 2013.

Questo il referto integrale su LAZIO-LIVORNO:

Il Giudice sportivo, letta la relazione dei collaboratori della Procura federale relativa alla gara soc. Lazio – soc. Livorno del15 dicembre 2013 nella quale, tra l’altro, si attesta che ” al 30° del primo tempo, dalla Curva Nord si alzava in modo distinto un ripetuto – buu-buu – all’indirizzo del calciatore n. 15 soc. Livorno (Mbaye Ibrahima) dopo che lo stesso calciatore di colore commetteva un fallo di giuoco sul calciatore Candreva (Lazio). Il predetto coro aveva una durata di circa 30 secondi , ma era distintamente percepibile fino alla curva ospite.”; ritenuto che tale condotta integra inequivocabilmente, senza la necessità di ulteriori approfondimenti, gli estremi del “comportamento discriminatorio per motivi di razza”, rilevante ai fini sanzionatori (art. 11, nn. 1 e 3 CGS) per la sua “dimensione e percettibilità”; considerato che di tale comportamento dei propri sostenitori la soc. Lazio deve rispondere a titolo di responsabilità oggettiva nella misura indicata, quale minimo edittale, dal già citato art. 11 n. 3 CGS; rilevato che trattasi di “prima violazione” della normativa in materia di comportamenti discriminatori, appare equo disporre la sospensione dell’esecuzione della sanzione alle condizioni di cui all’art. 16, n. 2bis CGS, in considerazione della concreta e continuativa collaborazione fornita dalla società alle Forze dell’Ordine nella prevenzione delle manifestazioni di violenza e di discriminazione; delibera di sanzionare la soc. Lazio con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Nord” privo di spettatori, disponendo che l’esecuzione di tale sanzione sia sospesa per un periodo di un anno con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella comminata per la nuova violazione.

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ultimo aggiornamento: 17-12-2013


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